diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3276 del 30/05/1985 (Rv. 440937 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - TUTELA REALE - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440937-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - TUTELA REALE - APPLICABILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982 (che ha - fra l'altro - dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso della loro inapplicabilità ai licenziamenti disciplinari per i quali dette Disposizioni non siano espressamente richiamate dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro), la tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) assicurata al lavoratore dall'art. 18, primo comma, della stessa legge si estende anche al caso di licenziamento disciplinare intimato in violazione del citato art. 7. (Conf 7501/83, mass n 432106; (Conf 3130/83, mass n 428043).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)