Sez. L, Sentenza n. 4921 del 09/10/1985 (Rv. 442298 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA GARANTISTICA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONSEGUENZE EX ART. 18 DELLO STATUTO MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA GARANTISTICA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONSEGUENZE EX ART. 18 DELLO STATUTO MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ.*
A seguito della sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale nella parte in cui contiene la pronuncia interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, deve ritenersi che tale norma (e quindi l'ordine di reintegrazione e la condanna al risarcimento del danno dalla stessa previsti) trovi applicazione, per la forza espansiva di cui è munita, anche in ipotesi di licenziamento disciplinare nullo per violazione della procedura garantistica prevista dai primi tre commi dell'art. 7 dello statuto, procedura che - a seguito della contestuale pronuncia interpretativa di accoglimento contenuta nella medesima sentenza - rappresenta la Forma legale essenziale del licenziamento disciplinare. (Conf 3276/85, mass n 440937; (Conf 6127/84, mass n 437769; (Conf 7501/83, mass n 432106; (Conf 3130/83, mass n 428043).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)