Sez. U, Sentenza n. 3285 del 03/06/1985 (Rv. 440949 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA SCRITTA DEL CONSENSO DEI CONTRAENTI - GENERICO RICHIAMO AD ALTRI CONTRATTI INCLUDENTI LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INIDONEITÀ.*
ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE ITALIANA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA SCRITTA DEL CONSENSO DEI CONTRAENTI - GENERICO RICHIAMO AD ALTRI CONTRATTI INCLUDENTI LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INIDONEITÀ.*
Al fine dell'operatività della clausola compromissoria per arbitrato estero, in deroga alla giurisdizione italiana, secondo la previsione dell'art. 2 della convenzione di new York del 10 giugno 1958, il requisito della Forma scritta postula che il consenso dei contraenti sia inequivocamente evincibile da specifiche dichiarazioni scritte dai medesimi provenienti, e, pertanto, non può essere ravvisato in un generico richiamo a condizioni generali contenute in altri contratti, includenti la suddetta clausola, ove manchi un espresso riferimento alla clausola stessa. (V 6035/81, mass n 416819; (V 4746/79, mass n 401325).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)