Sez. 5, Sentenza n. 40993 del 23/10/2002 Cc. (dep. 05/12/2002) Rv. 222983 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Condotta collaborativa dell'indagato - Presunzione di attenuazione della pericolosità sociale superabile da prova contraria - Motivazione - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
Ai fini della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, la condotta collaborativa dell'indagato, pur non comportando di per sè sola una riduzione della pericolosità sociale, può, tuttavia, ove la serietà del pentimento risulti riscontrata da elementi certi, condurre il giudice a fondare la decisione de libertate su una presunzione di attenuazione della pericolosità sociale, presunzione, d'altro canto, superabile in virtù del puntuale accertamento della concreta realtà di fatto di cui occorre dar conto in sede di motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)