Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 22/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212616 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | PM presso la pretura - Trasmissione al pretore del decreto di rinvio a giudizio per le necessarie integrazioni - Emissione del decreto di rinvio a giudizio - Interruzione del termine prescrizionale - "Dies a quo".
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di giudizio pretorile, costituisce adempimento di carattere meramente interno e strumentale la trasmissione al pretore del decreto di citazione a giudizio ad opera del PM con la richiesta di fissazione del giorno del dibattimento. A tanto consegue che detta richiesta non appare idonea ad interrompere il termine della prescrizione, non essendo tale atto previsto tra quelli cui detto effetto interruttivo è riconosciuto dall'art 160 cod. pen. L'interruzione della prescrizione conseguirà viceversa al formale completamento del decreto di citazione, vale a dire che essa inizierà a decorrere dal momento in cui, restituito l'atto dal pretore con la indicazione del giorno fissato per il dibattimento, su di esso verrà apposta la data, unitamente alla sottoscrizione del PM e dell'ausiliario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)