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Sez. 3, Sentenza n. 10632 del 28/05/1999 Ud. (dep. 15/09/1999) Rv. 214347 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Interruzione - P.M. presso la pretura - Decreto di rinvio a giudizio - Dies a quo - Decorrenza.
Stato
decisa il 1999-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214347-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il decreto di citazione a giudizio dinanzi al pretore è un atto complesso a formazione progressiva, composto dalla richiesta di fissazione della data dell'udienza, dal provvedimento del pretore di fissazione della data, e dal decreto di citazione a giudizio dell'imputato. Pertanto il decreto di citazione a giudizio interrompe la prescrizione soltanto dalla data di emissione, ossia solo quando l'atto contenga tutti gli elementi essenziali per la "vocatio in ius" previsti dall'art. 555 cod. proc pen., ivi compresa la data dell'udienza, e sia quindi perfezionato con la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste e con il deposito nella segreteria del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)