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Sez. 2, Sentenza n. 4019 del 19/03/2003 (Rv. 561240 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Effetti - Ammissione dei fatti dedotti - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561240-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA

In tema di mancata risposta all'interrogatorio formale, l'art. 232, primo comma cod. proc. civ. stabilisce che, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, senza che, però sia necessario che gli ulteriori elementi probatori costituiscano prova diretta (poiché, in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio), essendo sufficiente anche il ricorso ad elementi di prova di carattere indiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)