Sez. 2, Sentenza n. 5089 del 29/04/1993 (Rv. 482177 - 01)
Prova civile - Interrogatorio - Formale - Risposta - Mancata risposta | Ammissione dei fatti dedotti - Condizioni.
Prova civile - Interrogatorio - Formale - Risposta - Mancata risposta
Ai sensi dell'art. 232, comma primo, cod. proc. civ., il giudice può ritenere come ammessi, valutando ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere "ex se" suscettivo di fornire piena prova - poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio -, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)