Sez. L, Sentenza n. 27320 del 12/12/2005 (Rv. 585679 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Relativa valutazione del giudice di merito - Potere discrezionale - Sussistenza - Esercizio negativo dello stesso - Adeguata motivazione - Necessità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA
Il giudice, ai sensi dell'art. 232, primo comma, cod. proc. civ., se la parte non si presenta all'interrogatorio formale, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso. Tale potere è discrezionale e non arbitrario, onde il giudice deve motivarne l'esercizio negativo. (Nella specie la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, di fronte a testimonianze assunte in primo grado e considerate di "assoluta genericità" e di fronte al "contrasto" fra testimoni, non aveva espresso la ragione né della mancata richiesta di chiarimenti - art. 253, primo comma, e 345, terzo comma, cod. proc. civ. - né del detto esercizio negativo, di fronte alla mancata presentazione di parte convenuta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)