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Sez. U, Sentenza n. 191 del 14/01/1987 (Rv. 449960 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - POTERE DELL'AUTORITÀ COMUNALE DI DISPORRE L'OCCUPAZIONE DI URGENZA DEL FONDO PRIVATO - DELIBERAZIONE CONSILIARE - TERMINE FINALE PER IL COMPIMENTO DELLE ESPROPRIAZIONI E DEI LAVORI - MANCATA FISSAZIONE - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI DI URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449960-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - POTERE DELL'AUTORITÀ COMUNALE DI DISPORRE L'OCCUPAZIONE DI URGENZA DEL FONDO PRIVATO - DELIBERAZIONE CONSILIARE - TERMINE FINALE PER IL COMPIMENTO DELLE ESPROPRIAZIONI E DEI LAVORI - MANCATA FISSAZIONE - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI DI URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*

Il potere dell'autorità comunale, in relazione ad espropriazioni da disporsi per la realizzazione di un'opera di urbanizzazione secondaria (nella specie, scuola), di decretare l'occupazione d'urgenza del fondo privato postula, oltre alla dichiarazione d'indifferibilità di detta opera, una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità della medesima, e, quindi, richiede che la relativa deliberazione consiliare (indipendentemente dal suo tempestivo invio all'autorità di controllo nel termine di cui all'art. 97 del R.d. 3 marzo 1934 n. 383, abrogato con l'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1953 n. 62) fissi, fra l'altro, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il termine finale per il compimento delle espropriazioni e dei lavori. Ove ciò manchi, deve escludersi l'affievolimento del diritto soggettivo del proprietario di detto fondo e deve riconoscersi a quest'ultimo la facoltà di insorgere contro l'occupazione davanti al giudice ordinario, anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. (fermo restando per detto giudice il divieto di statuire sulla domanda con provvedimenti che siano preclusi dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E). (V 650/86, mass n 444217; (V 5515/83, mass n 430447; (V 1550/83, mass n 426379).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 97, Legge 10/02/1953 num. 62 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)