Sez. 3, Sentenza n. 6415 del 01/07/1998 (Rv. 516838 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Contestazione del convenuto circa la titolarità passiva dell'obbligazione - Indicazione da parte dello stesso convenuto di un terzo quale soggetto passivo della pretesa - Decisione della questione della titolarità con effetti limitati alle parti - Ammissibilità - Integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo ex art. 102 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Chiamata in causa del terzo ex art. 107 cod. proc. civ. - Mancata osservanza dell'ordine del giudice - Omessa cancellazione della causa dal ruolo - Implicita revoca dell'ordine di chiamata in causa - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE
Quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice non v'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detto terzo, in quanto potendo emettersi la pronunzia di accertamento della sussistenza o no di quella titolarità pur con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti. Ne consegue che nella indicata ipotesi l'intervento del terzo nel giudizio può esser disposto in corso di causa ex art. 107 cod. proc. civ. solo dal giudice di primo grado nell'esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile, con l'ulteriore conseguenza che se detto giudice, essendone rimasto inosservato l'ordine di intervento, non abbia provveduto a cancellare la causa dal ruolo a norma dell'art. 270 cod. proc. civ., deve ritenersi che tale ordine sia stato implicitamente revocato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)