diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4567 del 06/07/1983 (Rv. 429442 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429442-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di interpretazione del contratto e del negozio giuridico in genere, il giudicato di legittimità della Corte di Cassazione può riguardare la delineazione della fattispecie astratta e la riconduzione ad essa della specie in concreto accertata, ma non anche la individuazione degli elementi costitutivi di quella specie concreta, ivi compresa la volontà dei contraenti in relazione al contenuto e alla portata del contratto, censurabile solo nel caso di violazione di norme ermeneutiche o di inadeguatezza della motivazione; pertanto, mentre nella prima ipotesi il ricorrente deve indicare quale sia la norma nella quale il giudice del merito avrebbe dovuto sussumere la fattispecie concreta, nella seconda ipotesi egli ha l'Onere di specificare quali siano le norme violate ovvero gli elementi, decisivi ai fini della esatta individuazione della comune volontà dei contraenti, non valutati o insufficientemente valutati in Sede di merito. (Conf 6980/82, mass n 424637; (Conf 6021/81, mass n 416802 e 416803; (Conf 3283/81, mass n 413861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)