diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 246 del 11/01/1995 (Rv. 489611 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Omissione - Conseguenze - Procedimento di correzione degli errori materiali - Applicabilità - Esclusione - Distinzione tra omissione intenzionale e involontaria - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489611-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 6 legge 8 agosto 1977 n. 532, determina la nullità insanabile della sentenza medesima, restando esclusa l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale e omissione involontaria provocata da errore o da dimenticanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 119 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)