Sez. L, Sentenza n. 7137 del 29/08/1987 (Rv. 455285 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA COLLETTIVA DI CATEGORIA - NECESSITÀ - POTERI DECISIONALI SVINCOLATI DA DIPENDENZA GERARCHICA - IMPRESE OPERANTI SULLO INTERO TERRITORIO NAZIONALE - ATTIVITÀ ESPLICATA SU PARTE DEL TERRITORIO CONNOTATA DAI SUDDETTI POTERI - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA COLLETTIVA DI CATEGORIA - NECESSITÀ - POTERI DECISIONALI SVINCOLATI DA DIPENDENZA GERARCHICA - IMPRESE OPERANTI SULLO INTERO TERRITORIO NAZIONALE - ATTIVITÀ ESPLICATA SU PARTE DEL TERRITORIO CONNOTATA DAI SUDDETTI POTERI - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE - SUFFICIENZA.*
Per la Determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato nella qualifica di dirigente industriale, in relazione alle mansioni da lui svolte, è necessario (ex art. 2095 cod. civ.) far riferimento, in primo luogo, alla normativa collettiva di categoria (quale evolutasi nel tempo, a partire dal C.C.n.L. 31 dicembre 1948, reso valido erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483), considerare in particolare che l'attività del dirigente deve essere connotata da poteri decisionali svincolati, in relazione allo specifico compito, da dipendenza gerarchica e tali da influenzare l'andamento della intera azienda, partecipando così alla sua conduzione ed alla Determinazione della sua sorte con la conseguenza che quando si tratti di imprese operanti (nella specie: ENEL) sullo intero territorio nazionale, deve ritenersi possedere tali caratteristiche quell'attività che si esplichi anche su parte del territorio, in quanto i fini perseguiti, pur se locali, sono sempre fini dell'organizzazione aziendale nel suo complesso ed il loro raggiungimento attua in ogni caso la volontà di questa. (V 5752/85, mass n 442944; (V 289/84, mass n 435563; (V 40/80, mass n 403414).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 31/12/1948, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)