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Sez. L, Sentenza n. 40 del 05/01/1980 (Rv. 403414 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - CON FUNZIONI DIRETTIVE - DISTINZIONI - AUTONOMIA DEL DIRIGENTE E AUTONOMIA DEGLI ALTRI FUNZIONARI O IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403414-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - CON FUNZIONI DIRETTIVE - DISTINZIONI - AUTONOMIA DEL DIRIGENTE E AUTONOMIA DEGLI ALTRI FUNZIONARI O IMPIEGATI CON FUNZIONI DIRETTIVE - DIFFERENZE.*

Il tratto distintivo della qualifica del dirigente rispetto a quella dell'impiegato con funzioni direttive e dato dall'ampiezza delle funzioni estese per la prima qualifica all'intera azienda o ad un suo ramo autonomo e circoscritta per la seconda ad un settore, ramo servizio o ufficio della medesima in modo da influenzare ed incidere nel primo caso, per effetto dell'autonomia e discrezionalita delle decisioni, sull'andamento dell'azienda partecipando cosi alla conduzione dell'azienda stessa e alla Determinazione della sua sorte. Vi e, pertanto, incompatibilita tra la qualifica di dirigente e mansioni esercitate con vincolo di dipendenza gerarchica anche nei casi di aziende ad organizzazione complessa con pluralita di dirigenti con graduazione di compiti, occorrendo pure in tali ipotesi per la sussistenza delle funzioni dirigenziali che le mansioni nel loro svolgimento siano coordinate con quelle degli altri dirigenti e non gia subordinate ad altre. Sicche l'autonomia del dirigente si differenzia tecnicamente dall'autonomia degli altri funzionari o impiegati con funzioni direttive preposti a determinati uffici o servizi per il fatto che la prima consiste e si concreta nella libera scelta e Determinazione delle direttive generali per l'andamento dell'intera azienda o di un settore (autonomo) dell'azienda, mentre la seconda e costituita dall'attivita di attuare, determinare e curare l'esecuzione delle direttive generali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'azienda in un ramo o servizio di questa. (Conf 471/79, mass n 396590; (Conf 2293/78, mass n 391686; (Conf 1366/77, mass n 385082; (Conf 4733/76, mass n 383472; (Conf 4722/76, mass n 383465; (Conf 2460/75, mass n 376350).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)