Sez. L, Sentenza n. 5752 del 21/11/1985 (Rv. 442944 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - DISTINZIONE - COMPATIBILITÀ TRA LA QUALIFICA DI DIRIGENTE E LE MANSIONI ESERCITATE CON VINCOLO DI DIPENDENZA GERARCHICA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - DISTINZIONE - COMPATIBILITÀ TRA LA QUALIFICA DI DIRIGENTE E LE MANSIONI ESERCITATE CON VINCOLO DI DIPENDENZA GERARCHICA - ESCLUSIONE.*
Il tratto distintivo della qualifica di dirigente rispetto a quella dell'impiegato con funzioni direttive è dato dall'ampiezza delle funzioni estese, per la prima qualifica, all'intera azienda o ad un suo ramo autonomo, e circoscritta, per la seconda, ad un settore, ramo, servizio o ufficio della medesima in modo da influenzare ed incidere nel primo caso, per effetto dell'autonomia e discrezionalità delle decisioni, sull'andamento dell'azienda partecipando così alla conduzione dell'azienda stessa e alla Determinazione della sua sorte. Vi è, pertanto, incompatibilità tra la qualifica di dirigente e le mansioni esercitate con vincolo di dipendenza gerarchica anche nei casi di aziende ad organizzazione complessa con pluralità di dirigenti con graduazione di compiti, occorrendo pure in tali ipotesi per la sussistenza delle funzioni dirigenziali che le mansioni nel loro svolgimento siano coordinate con quelle degli altri dirigenti e non già subordinate ad altre. (Conf 289/84, mass n 432563; (Conf 40/80, mass n 403414).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)