Sez. L, Sentenza n. 6615 del 30/07/1987 (Rv. 454842 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCERTAMENTO DELLA VOLONTÀ ABDICATIVA O TRANSATTIVA DEL LAVORATORE - CARATTERE PRIMARIO - CRITERI - DICHIARAZIONI DI STILE DI NON AVER ALTRO A PRETENDERE - RILEVANZA - LIMITI - ESISTENZA E RITUALITÀ DELLA IMPUGNATIVA EX ART. 2113 COD. CIV. - ACCERTAMENTO SUCCESSIVO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCERTAMENTO DELLA VOLONTÀ ABDICATIVA O TRANSATTIVA DEL LAVORATORE - CARATTERE PRIMARIO - CRITERI - DICHIARAZIONI DI STILE DI NON AVER ALTRO A PRETENDERE - RILEVANZA - LIMITI - ESISTENZA E RITUALITÀ DELLA IMPUGNATIVA EX ART. 2113 COD. CIV. - ACCERTAMENTO SUCCESSIVO.*
In presenza di un atto sottoscritto dal lavoratore, che il datore di lavoro assuma espressivo di una volontà abdicativa o transattiva dello stesso dipendente, il primo compito del giudice è quello di determinare il reale contenuto dell'atto, secondo le norme legali di ermeneutica contrattuale, in quanto applicabili ai negozi unilaterali, avendo in particolare presente che la generica dichiarazione di stile del lavoratore, di non aver altro a pretendere, è di per sè solo irrilevante, ove non sia accompagnata dalla indicazione dell'oggetto (che a pena di nullità deve essere determinato o determinabile) della rinuncia. Soltanto dopo che l'intenzione abdicativa risulti, in esito a tale indagine, effettivamente manifestata, si pone l'ulteriore problema di esistenza e ritualità della sua impugnativa, agli effetti dell'art. 2113 cod. civ.. (V 7019/82, mass n 424681; (V 2431/81, mass n 406146).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)