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Sez. L, Sentenza n. 7558 del 12/10/1987 (Rv. 455501 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CONTROVERSIA SULL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO E SULL'APPLICAZIONE DI DETTE SANZIONI PER INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - COMPETENZA TERRITORIALE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455501-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CONTROVERSIA SULL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO E SULL'APPLICAZIONE DI DETTE SANZIONI PER INOSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - COMPETENZA TERRITORIALE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., la Competenza territoriale (non derogabile da accordi delle parti) in ordine alla controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi deve essere determinata con riguardo non già alla Sede legale dell'ente previdenziale, bensì all'ufficio (non sempre coincidente con detta Sede) che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento o a restituirne l'eccedenza. (V 2240/84, mass n 434278; (V 52/83, mass n 24844 e 424845; (Conf 6233/84, mass n 43786).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)