Sez. 5, Sentenza n. 11072 del 21/10/2014 Ud. (dep. 16/03/2015) Rv. 263101 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Distruzione, soppressione o occultamento della targa di un autoveicolo - Reato di cui all'art. 490 cod. pen. in relazione alle certificazioni amministrative - Configurabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 102 Cod. Strad., riservata alle ipotesi in cui l'occultamento della targa sia stato determinato da fattori occasionali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 490, Cod. Strada Nuovo art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)