Sez. 5, Sentenza n. 2885 del 16/10/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212771 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Operazioni peritali - Avviso di prosieguo - Al solo difensore - Sufficienza - Omessa comunicazione al consulente di parte - Nullità - Esclusione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di operazioni peritali, in caso di prosieguo delle stesse fissato dal perito, l'avviso dato al difensore della parte è atto a soddisfare l'esigenza di assistenza e rappresentanza della stessa; nel caso, pertanto, in cui tale avviso sia stato effettuato, non comporta nullità la omissione di analoga comunicazione al consulente di parte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 229, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)