Sez. 4, Sentenza n. 34354 del 27/05/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 229085 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Eventuale prosieguo - Comunicazione - Informalità - Conseguenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI
In tema di svolgimento delle operazioni peritali, la comunicazione dell'eventuale continuazione in altra data delle operazioni medesime è data senza formalità. Ne consegue che la prova dell'avvenuta comunicazione può essere desunta da ogni elemento significativo. (La Corte ha ritenuto tale la partecipazione del difensore al successivo svolgimento delle operazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)