Sez. 1, Sentenza n. 32494 del 14/05/2004 Ud. (dep. 26/07/2004) Rv. 229301 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PERIZIA NEL DIBATTIMENTO | Comunicazione del perito dell'inizio delle operazioni - Avviso al difensore - Sufficienza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PERIZIA NEL DIBATTIMENTO
In tema di operazioni peritali, qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data e l'ora dell'inizio delle operazioni, la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte è idonea a garantire il diritto di difesa anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente già nominato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 229, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)