diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13680 del 12/06/2009 (Rv. 608523 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esenzioni daziarie - Presupposti - Genuinità del certificato di origine - Irregolarità dei certificati - Contabilizzazione "a posteriori" - Possibilità - Sussistenza - Esimente della buona fede - Onere probatorio - Ripartizione.
Stato
decisa il 2009-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608523-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, l'esenzione prevista dall'art. 220, secondo comma, lett. b), del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (cosiddetto Codice doganale comunitario), che preclude la contabilizzazione a posteriori dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, presuppone la genuinità del certificato di origine, cioè la sua regolarità formale e sostanziale. Spetta, pertanto, all'importatore che intende usufruire dell'esenzione dimostrare l'origine della merce che importa e, in ogni caso, il suo stato soggettivo di buona fede, mediante la prova della sussistenza cumulativa di tutti i presupposti indicati dalla citata norma, mentre all'Autorità doganale incombe esclusivamente l'onere di dare dimostrazione delle irregolarità delle certificazioni presentate, atteso che qualsiasi certificato che risulti inesatto autorizza il recupero "a posteriori", senza necessità di alcun procedimento intermedio che convalidi la non autenticità, provvedendo gli stessi organi dell'esecutivo comunitario a fornire tramite le disposte commissioni di inchiesta le conclusioni cui debbono attenersi le Autorità nazionali.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)