Sez. 5, Sentenza n. 23985 del 24/09/2008 (Rv. 605083 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esenzioni e riduzioni daziarie - Presupposti - Regolarità della documentazione relativa all'origine delle merci - Irregolarità dei certificati - Contabilizzazione "a posteriori" - Possibilità - Sussistenza - Esimente della buona fede - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, l'esenzione daziaria postula l'autenticità della documentazione relativa all'origine e/o provenienza dai rispettivi paesi fornita alla dogana comunitaria presso la quale è effettuata l'operazione di importazione. Qualora le Autorità doganali constatino, sulla scorta delle indagini effettuate dai servizi ispettivi comunitari, la falsità dei certificati, devono procedere alla "contabilizzazione a posteriori" dei dazi doganali. L'importatore potrà, invece, invocare l'esimente della buona fede - ex art. 220, comma 2, lett. b) del Reg. CEE n. 2913 del 1992 - solo quando la mancata riscossione dei dazi "ab origine" sia stata causata da un errore delle autorità competenti che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore in buona fede e sempre che tale errore sia dipeso da un comportamento attivo dell'Ufficio. Qualsiasi altro fatto imputabile all'esportatore non esime l'operatore dall'adempiere alla sua obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la contabilizzazione "a posteriori" in un caso di importazione di silicio metallico, certificato come proveniente dall'India, paese che godeva dell'esenzione daziaria, ma che si era scoperto, invece, proveniente dalla Cina, paese per il quale era applicabile il dazio "antidumping", ed era stato sottoposto in India ad una lavorazione che non comportava un suo mutamento sostanziale)
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 04/03/1988 num. 683, Regolam. Consiglio CEE 24/10/1979 num. 1697 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 16/11/2000 num. 2700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)