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Sez. 2, Ordinanza n. 6159 del 16/03/2007 (Rv. 596754 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità giuridica - Nozione - Necessità di risolvere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato - Fattispecie in tema di giudizio divisionale.
Stato
decisa il 2007-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596754-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., che presuppone l'identità delle parti in entrambi i processi, non è sufficiente che, tra due controversie, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessaria l'obiettiva esistenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una delle controversie costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di cosa giudicata. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la sussistenza della pregiudizialità giuridica, in ragione della diversità delle "causae petendi", essendo controversa in una la divisione di comunione ereditaria e nell'altra l'eliminazione di illecite alterazioni di un immobile facente parte della comunione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)