Sez. 3, Sentenza n. 8055 del 31/03/2007 (Rv. 598584 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità - Nozione - Processo di esecuzione fondato su decreto ingiuntivo tardivamente opposto - Pregiudizialità della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Obbligo di sospensione del processo esecutivo - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria del processo può essere disposta quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, ossia quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè sia idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto o in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere. Tale rapporto di pregiudizialità non è ravvisabile tra il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui sia stata dichiarata l'esecutorietà per mancata opposizione (a norma dell'art. 647 c.p.c.) ed il diverso giudizio di opposizione all'esecuzione avverso il medesimo decreto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)