Sez. 1, Sentenza n. 1384 del 10/02/1987 (Rv. 450851 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - IN GENERE - SOGGETTIVE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATI NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI - FORNITURA DI GAS METANO- COMPUTO DELL'IMPOSTA NEL PREZZO - AZIONE DEL CONSUMATORE AVENTE DIRITTO ALL'ESENZIONE NEI CONFRONTI DEL FORNITORE - PRINCIPI GENERALI EX ART. 2033, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PROVA DELLA MANCATA TRASLAZIONE SU TERZI DELL'ONERE ECONOMICO EX ART. 19 DEL DECRETO LEGGE N. 688 DEL 1982 - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - CONTENZIOSO - IN GENERE - SOGGETTIVE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA IMPIEGATI NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI - FORNITURA DI GAS METANO- COMPUTO DELL'IMPOSTA NEL PREZZO - AZIONE DEL CONSUMATORE AVENTE DIRITTO ALL'ESENZIONE NEI CONFRONTI DEL FORNITORE - PRINCIPI GENERALI EX ART. 2033, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PROVA DELLA MANCATA TRASLAZIONE SU TERZI DELL'ONERE ECONOMICO EX ART. 19 DEL DECRETO LEGGE N. 688 DEL 1982 - ESCLUSIONE.*
Qualora il consumatore di gas-metano - nel cui prezzo sia computato l'importo dell'imposta di consumo - agisca nei confronti del fornitore, deducendo l'esenzione della detta imposta, e chiedendo conseguentemente la restituzione di quella parte del prezzo corrispondente al tributo indebitamente versato al fornitore medesimo, la relativa domanda è soggetta ai principi generali posti per la ripetizione d'indebito dall'art. 2033 cod. civ., e, pertanto, non richiede la prova della mancata traslazione su terzi dell'Onere economico, senza che possa in contrario invocarsi la norma dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982 n. 688 (convertito in legge 27 novembre 1982 n. 873), la quale fa carico al "solvens" di offrire documentalmente la suddetta prova, riferendosi tale disposizione speciale alle "condictio indebiti" del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, non anche a quella proposta contro il soggetto passivo del debito d'imposta da parte di chi si sia visto addossare il peso dell'imposta medesima in forza di un rapporto contrattuale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 10, Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)