Sez. 1, Sentenza n. 4277 del 23/06/1988 (Rv. 459299 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI CONSUMI - IN GENERE - IMPOSTA SUL GAS METANO - IMPIEGHI DIVERSI DA QUELLI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE - SOGGETTO PASSIVO - FORNITORE DEL PRODOTTO - QUALITÀ DI IMPRENDITORE INDUSTRIALE OD ARTIGIANO DEL CONSUMATORE - AZIONE DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA NEI CONFRONTI DEL FORNITORE - NATURA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI CONSUMI - IN GENERE - IMPOSTA SUL GAS METANO - IMPIEGHI DIVERSI DA QUELLI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE - SOGGETTO PASSIVO - FORNITORE DEL PRODOTTO - QUALITÀ DI IMPRENDITORE INDUSTRIALE OD ARTIGIANO DEL CONSUMATORE - AZIONE DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA NEI CONFRONTI DEL FORNITORE - NATURA.*
Con riguardo all'imposta di consumo sul gas metano, prevista dall'art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15 (convertito in legge 7 aprile 1977 n. 102) per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, soggetto passivo è il fornitore del prodotto, non il consumatore, il quale subisce la traslazione del relativo Onere a titolo di maggiorazione del prezzo di vendita. Pertanto, qualora il consumatore, allegando la propria qualità di imprenditore industriale od artigiano, agisca nei confronti del fornitore, per far valere l'illegittimità di detta maggiorazione del prezzo ed ottenere il rimborso del corrispondente ammontare, egli non esercita un'Azione tributaria di rimborso fondata su un'esenzione soggettiva, ma richiede, nel rapporto con l'altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta, senza che di conseguenza la circostanza che il gas metano sia destinato ad essere impiegato come combustibile in impresa artigiana od industriale rilevi come fatto costitutivo di un'esenzione tributaria soggettiva, incombendo al fornitore stesso l'Onere, nel distinto rapporto con l'amministrazione finanziaria, di individuare i consumi assoggettati ad imposta e di segnalare quelli che ne sono esclusi per non essere ricompresi nella fattispecie impositiva. (V 7312/87, mass n 455382; (V 1384/87, mass n 450851).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)