Sez. 3, Sentenza n. 3994 del 23/02/2006 (Rv. 587530 - 01)
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Contratto avente ad oggetto la fornitura di gas metano - Assoggettamento alla imposta prevista dall'articolo 10 del d.l. 7 febbraio 1977 n.15 conv. legge 7 aprile 1977 n.102 del solo fornitore del prodotto ai consumatori - Rapporto tributario tra l'Amministrazione finanziaria e soggetto fornitore - Sussistenza esclusiva - Conseguenza - Estraneità del consumatore - Azione di ripetizione di indebito da parte di quest'ultimo per la quota di imposta riferita al gas metano fornito - Natura giuridica - Azione tributaria di rimborso - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI) - PREZZO - IN GENERE
Vertendosi nella fattispecie di un contratto di somministrazione di gas metano, e dovendosi discutere della applicabilità dell'articolo 10 del d.l. 7 febbraio 1977 n.15 (conv. nella legge 7 aprile 1977 n.102), si deve ritenere, che per effetto di quest'ultima norma, il gas metano utilizzato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di euro 0, 0155 (lire 30) al metro cubo, e che l'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, nel senso che soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto e non il consumatore al quale il corrispondente onere viene traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico. Pertanto, il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge solo tra la Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l'utente consumatore, con la conseguenza che quest'ultimo, quando, come nella specie, fa valere nei confronti del fornitore - che aveva compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l'imposta di consumo pagata allo Stato ai sensi del suddetto articolo 10 del d.l. 7 febbraio 1977 n.15 - l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al tributo, per ritenere di essere esonerato dal relativo pagamento, non esercita un'azione tributaria di rimborso, ma chiede, con riferimento al rapporto con l'altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta, perchè, secondo legge, la stessa non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 10, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)