Sez. 6, Sentenza n. 44408 del 10/07/2013 Cc. (dep. 31/10/2013) Rv. 257747 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Produzione di documenti - Termine - Previsione di cui agli artt. 127 cod. proc. pen. e 7, D.Lgs. n. 159 del 2011 - Natura - Ordinatoria - Configurabilità - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento di prevenzione, il termine di cui agli artt.127, comma secondo, cod. proc. pen. e 7, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011 relativo al deposito di atti deve ritenersi ordinatorio, non risultando, quindi, precluso alle parti procedere, oltre tale scadenza, al deposito di atti integrativi, memorie o documenti, sempre che venga rispettato il diritto della parte contro-interessata al contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione della Corte di appello che aveva acquisito in udienza una relazione redatta dalla Questura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)