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Sez. 5, Sentenza n. 43382 del 19/09/2013 Cc. (dep. 23/10/2013) Rv. 258661 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Norme applicabili - Produzione di documenti a richiesta dell'interessato - Rigetto della richiesta per inosservanza del termine fissato dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258661-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di prevenzione, la produzione di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non incontra il limite temporale dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma terzo, cod. proc. pen. per il solo deposito di memorie. (Fattispecie relativa a procedimento iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 3, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)