Sez. L - , Sentenza n. 12439 del 21/05/2018 (Rv. 648968 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento per "fine lavoro nelle costruzioni edili" - Deroga alle procedure per i licenziamenti collettivi - Esaurimento di una fase dei lavori - Applicabilità - Condizioni - Onere della prova a carico del datore di lavoro e del lavoratore - Contenuti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
L'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi, prevista dall'art. 24, comma 4, della l. n. 223 del 1991, per "fine lavoro nelle costruzioni edili", opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente, fattispecie che integra un giustificato motivo di licenziamento individuale, anche se plurimo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1996, fermo restando che, al fine di poter ritenere giustificato il recesso, è necessario che il datore di lavoro dimostri l'impossibilità di utilizzare il lavoratore medesimo in altre mansioni compatibili nell'ambito dell'organizzazione aziendale, salvo in ogni caso, l'onere in capo al lavoratore di allegare l'esistenza di una tale possibilità di reimpiego. (Nella specie, è stata ritenuta sufficiente la prova offerta dal datore di lavoro anche attraverso il ricorso a presunzioni, quali la piena occupazione negli altri cantieri e la mancata assunzione di altri lavoratori in mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)