Sez. 1, Sentenza n. 11496 del 07/09/2001 (Rv. 549195 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | A società di persone - Consegna del piego ad addetti all'ufficio o all'azienda - Legittimità - Conferimento della qualifica di "incaricato alla ricezione della posta" al ricevente - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale da eseguirsi presso la sede di una società di persone, la disposizione di cui all'art. 7 comma secondo della legge 890/1982 postula, per la validità della notifica stessa, che l'atto sia ricevuto da persona addetta all'ufficio o all'azienda, non essendo, per converso, necessario che il ricevente sia stato formalmente investito della qualifica (e del correlato compito) di "incaricato" alla ricezione della posta.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)