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Sez. 3, Sentenza n. 2566 del 19/08/1971 (Rv. 353633 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - VIZI DI ATTI PRELIMINARI O PREPARATORI - IMPUGNABILITA AUTONOMA DI TALI ATTI - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA INSIEME CON L'ATTO DEFINITIVO - POTERE DI CONTROLLO DEL GIUDICE - SOLLECITAZIONE DI TALE POTERE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353633-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - VIZI DI ATTI PRELIMINARI O PREPARATORI - IMPUGNABILITA AUTONOMA DI TALI ATTI - ESCLUSIONE - IMPUGNABILITA INSIEME CON L'ATTO DEFINITIVO - POTERE DI CONTROLLO DEL GIUDICE - SOLLECITAZIONE DI TALE POTERE - AMMISSIBILITA.*

Il mancato compimento o la invalidita di un atto preliminare necessario al processo esecutivo ovvero la invalidita di un atto preliminare eventuale si traducono in un vizio di legittimita dell'atto esecutivo successivo e debbono essere dedotte, mediante il rimedio previsto dall'art 617 cod proc civ, come motivo di opposizione contro l'atto esecutivo dopo il compimento di questo. Tuttavia, dopo il compimento dell'atto esecutivo, i soggetti interessati possono limitarsi ad avanzare osservazioni al giudice dell'esecuzione al fine di eccitarne lo Esercizio del potere discrezionale di rilevare d'ufficio il mancato compimento o l'invalidita dell'atto preliminare e di pronunciare, con ordinanza, sempre d'ufficio, i provvedimenti conseguenziali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)