Sez. 3, Sentenza n. 25313 del 10/12/2014 Ud. (dep. 17/06/2015) Rv. 263838 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 - Natura giuridica - Reato permanente - Configurabilità - Luogo di consumazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)
Il reato di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera, non essendo scindibile in una serie di fatti distinti in relazione ad ogni lavoratore e ad ogni giornata lavorativa, ha natura di reato permanente che si protrae unitariamente sino a quando cessa l'attività lavorativa, e si consuma nel luogo in cui questa viene effettivamente prestata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/10/2004 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)