Sez. U, Sentenza n. 5495 del 06/06/1994 (Rv. 486908 - 01)
Acque - Tribunali delle Acque Pubbliche - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Sentenze - Impugnazioni | Deduzione dei vizi della motivazione implicanti un controllo della sua sufficienza e razionalità in raffronto con le risultanze probatorie - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Vizi traducentisi in mancanza della motivazione - Deducibilità.
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Il ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non è proponibile per denunciare quei vizi della motivazione della sentenza impugnata che implichino un controllo della sua sufficienza e razionalità in raffronto con le risultanze probatorie, ma solo quelli che si traducono nella mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nei casi, emergenti dal solo contesto del provvedimento, di una sua radicale inesistenza o di argomentazioni inidonee a palesare una qualsiasi "ratio decidendi".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)