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Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 03/06/1974 (Rv. 369768 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - USO A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369768-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - USO A SERVIZIO DI COSA DI PROPRIETA ESCLUSIVA - INAMMISSIBILITA.*

Ciascun partecipante alla comunione immobiliare non puo, senza il consenso degli altri condomini, servirsi della cosa comune ai fini dell' utilizzazione di altro immobile (di sua esclusiva proprieta) distinto dai fondi a servizio dei quali questa sia stata originariamente destinata, perche il relativo uso verrebbe in tal guisa a risolversi nell'imposizione, di fatto, di una vera e propria servitu a carico della cosa comune e a favore dell'anzidetto immobile. (V 3489'72, mass n 361400; 2960'72, mass n 360710; (V 3729'68, mass n 337070).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)