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Sez. 2, Sentenza n. 1563 del 01/06/1974 (Rv. 369716 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369716-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE - FATTISPECIE.*

Il diritto di ciascuno dei partecipanti alla comunione di servirsi delle cose comuni trova un limite non solo nell'esigenza che non resti pregiudicato il diritto degli altri partecipanti, ma anche nell'esigenza che la destinazione della cosa comune non sia alterata dal condomino. (l'apertura di un varco nei muri perimetrali di due contigui edifici condominiali per la comunicazione tra appartamenti di un medesimo proprietario, e stata ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione, in quanto detti appartamenti, pur essendo di proprieta del medesimo soggetto, si trovavano in distinti ed autonomi edifici condominiali con distinte ed autonome parti comuni). (V 3489'72, mass n 361400; 2960'72, mass n 360710).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)