Sez. L, Sentenza n. 3898 del 15/06/1981 (Rv. 414549 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRINCIPI E QUESTIONI ENUNCIATI DALLA CASSAZIONE VINCOLANTI PER IL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - PRINCIPI E QUESTIONI ENUNCIATI DALLA CASSAZIONE VINCOLANTI PER IL GIUDICE DI RINVIO - ESTENSIONE.*
Allorche una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato i criteri che devono informare la risoluzione della controversia o di un determinato punto o capo della stessa, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto; cio perche la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa e rinviata, non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito, e tale efficacia preclusiva riguarda non soltanto le questioni in precedenza concretamente dedotte, ma anche quelle che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in Sede di legittimita o avrebbero dovuto essere rilevate d'ufficio dalla Corte di Cassazione, quale naturale e logico presupposto della pronuncia di annullamento. (V 507/80, mass n 403891; (Conf 3093/78, mass n 392554).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)