Sez. L, Sentenza n. 590 del 24/01/1984 (Rv. 432826 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - SENTENZA DI RINVIO - EFFETTI - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - SENTENZA DI RINVIO - EFFETTI - ESTENSIONE.*
Allorché una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato i criteri che devono informare la risoluzione della controversia o di un determinato punto o capo della stessa, tutte le questioni in proposito precedentemente dedotte devono intendersi implicitamente decise quale presupposto necessario e logicamente inderogabile della pronuncia espressa in diritto, con la conseguenza che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata non solo in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella precorsa fase di merito e tale efficacia riguarda non soltanto le questioni in precedenza concretamente dedotte, ma anche quelle che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti in Sede di legittimità o avrebbero dovuto essere rilevate d'ufficio dalla Corte, quale naturale e logica premessa della pronunzia di annullamento. (V 3898/81, mass n 414549; (V 507/80, mass n 403891; (V 3093/78, mass n 392554).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)