Sez. 4 - , Sentenza n. 49359 del 14/06/2018 Ud. (dep. 29/10/2018) Rv. 274431 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Diverso giudizio di bilanciamento delle circostanze - Pena irrogata inferiore a quella inflitta dal primo giudice - Violazione del divieto - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, ferma la qualificazione giuridica dei fatti, proceda, in presenza di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, ad un nuovo bilanciamento in termini di equivalenza, pur quantificando la pena finale in misura inferiore rispetto a quella determinata all'esito del primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)