Sez. 5, Sentenza n. 29471 del 07/05/2018 Ud. (dep. 27/06/2018) Rv. 273147 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Derubricazione del reato - Diverso giudizio di bilanciamento delle circostanze - Pena irrogata non superiore a quella inflitta dal primo giudice - Legittimità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato per cui vi era stata condanna in primo grado in altro meno grave e ad un corretto giudizio di bilanciamento delle circostanze, deteriore rispetto a quello formulato erroneamente dal giudice di prime cure, purché venga irrogata una pena non superiore a quella inflitta dal primo giudice. (Fattispecie relativa a modifica del giudizio di bilanciamento tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti del nesso teleologico e della recidiva da giudizio di equivalenza a giudizio di sub-valenza, pur nel contesto di una riqualificazione giuridica più favorevole del reato da tentato omicidio aggravato a lesioni aggravate).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)