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Sez. 3 - , Sentenza n. 52034 del 06/11/2014 Ud. (dep. 15/12/2014) Rv. 261350 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Condanna in primo grado per due reati - Impugnazione del solo imputato - Assoluzione in appello per il reato di ricettazione attenuata - Pena complessivamente inferiore rispetto a quella inflitta in primo grado, pur con aumento per la recidiva elisa in primo grado da giudizio di equivalenza con la circostanza di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261350-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nell'accogliere il gravame dell'imputato assolvendolo dal reato concorrente di ricettazione attenuata, provveda a rideterminare la pena in misura inferiore a quella irrogata in primo grado, da un lato, eliminando l'aumento inflitto dal primo giudice a titolo di continuazione sul reato concorrente e, dall'altro, aumentando per la recidiva la pena così rideterminata, non rilevando in senso contrario la equivalenza affermata dal primo giudice nel giudizio di bilanciamento tra la detta recidiva e l'attenuante del danno di speciale tenuità relativa al reato per cui è intervenuta assoluzione in appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)