Sez. 5, Sentenza n. 8892 del 22/12/2014 Cc. (dep. 27/02/2015) Rv. 263420 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante della transnazionalità - Gruppo criminale organizzato - Elementi costitutivi - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
Ai fini della sussistenza dell'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, il gruppo criminale organizzato, con il cui contributo il reato deve essere commesso, si identifica in un insieme di persone legate da rapporti stabili che abbia costituito un'organizzazione autonoma, anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene non occasionale od estemporanea, impegnata in attività criminali in più di uno Stato. (Fattispecie in tema di intestazioni fittizie finalizzate al rimpatrio di una provvista illecita, in relazione alla quale la S.C. ha escluso che la prova dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato potesse trarsi esclusivamente dal transito dei fondi all'estero attraverso una serie di "stazioni" intermedie grazie alla collaborazione di agenti stranieri degli enti gestori dei rapporti bancari e finanziari).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, Legge 20/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)