Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013 (Rv. 627750 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO | Protesto illegittimo - Danno "in re ipsa" alla reputazione - Esclusione - Risarcimento - Onere della prova.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 60, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)