Sez. 1, Sentenza n. 22584 del 24/03/2015 Cc. (dep. 28/05/2015) Rv. 263786 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado - Deposito avvenuto prima della scadenza del termine fissato - Irrilevanza ai fini del computo del periodo di sospensione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione particolarmente complessa, cessa alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante l'evento accidentale dell'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)