Sez. 1, Sentenza n. 26005 del 21/06/2005 Cc. (dep. 14/07/2005) Rv. 231870 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Termine per il deposito della motivazione della sentenza - Deposito avvenuto prima della scadenza del termine fissato - Irrilevanza ai fini del computo del periodo di sospensione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 comma primo lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo previsto dall'art. 544 comma terzo cod. proc. pen., cessa non all'atto dell'effettivo deposito della motivazione della sentenza, ma alla scadenza del termine indicato nel dispositivo ed è da tale data che riprendono a decorrere i termini di custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)