Sez. 1, Sentenza n. 11626 del 19/02/2016 Cc. (dep. 18/03/2016) Rv. 266346 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Termine per il deposito della motivazione della sentenza - Deposito avvenuto prima della scadenza del termine fissato - Effetti sulla sospensione - Cessazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo previsto dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., cessa all'atto dell'effettivo deposito della motivazione della sentenza, qualora questo avvenga in un termine inferiore rispetto a quello indicato nel dispositivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)