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Sez. 1, Sentenza n. 38596 del 30/09/2005 Cc. (dep. 20/10/2005) Rv. 232604 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione | Termine di durata massima della custodia cautelare - Sospensione - Termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado - Deposito avvenuto prima della scadenza del termine fissato - Irrilevanza ai fini del computo del periodo di sospensione - Ragione - Computo della sospensione.
Stato
decisa il 2005-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232604-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - sospensione

La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione particolarmente complessa, cessa alla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante l'evento accidentale dell'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)