Sez. 4 - , Sentenza n. 32485 del 20/03/2019 Ud. (dep. 22/07/2019) Rv. 277183 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Coltivazione non autorizzata - Offensività della condotta - Numero di piante - Rilevanza - Principio attivo ricavabile nell'immediatezza - Irrilevanza - Fondamento.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo; non è determinante, pertanto, la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell'obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente, cosicché anche il numero di piante coltivate è rilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato di coltivazione non autorizzata nella condotta dell'imputato che coltivava n. 65 piante del tipo 'canapa indicà di altezza compresa fra 35 e 210 cm., in parte complete di infiorescenze, pur in assenza di un accertamento scientifico sulla quantità di principio attivo).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)